STATUTO DI FONDAZIONE

“FONDAZIONE IMPRENDI - SCUOLA DI IMPRENDITORIALITA’”

Articolo 1 - Costituzione

1.1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Imprendi - Scuola di imprenditorialità", con sede legale in Padova, Corso Milano 43.

1.2. La Fondazione potrà far uso della seguente denominazione in lingua inglese "Imprendi – School of Entrepreneurship".

1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è costituita senza limitazioni di durata.

1.4. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, che rinvia alle Fondazioni e alle Associazioni di cui al Codice Civile e leggi collegate.


Articolo 2 - Sede, delegazioni e uffici

2.1. La Fondazione svolgerà la propria attività a livello nazionale e internazionale e potrà pertanto costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all’estero, al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale, attività di promozione delle finalità della Fondazione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.


Articolo 3 - Scopi

3.1. La Fondazione si propone lo studio, sia a livello nazionale che internazionale, dei fenomeni di imprenditorialità e di innovazione. In particolare si propone di studiare: i comportamenti imprenditoriali, la creazione di nuove imprese, gli imprenditori di prima generazione, gli ecosistemi imprenditoriali nazionali e locali, l’imprenditorialità femminile, l’imprenditorialità sociale, i valori e l’etica imprenditoriale, le società benefit.

3.2. La Fondazione persegue lo sviluppo e la diffusione, sia a livello nazionale che internazionale, della cultura imprenditoriale e di impresa, dell’etica di impresa, della generazione di nuovi leader in campo imprenditoriale e manageriale, attraverso programmi di formazione all’imprenditorialità e all’innovazione a tutti i livelli di istruzione e formazione. Persegue inoltre la definizione ed il miglioramento dei programmi formativi con particolare riferimento a quelli relativi a leadership, imprenditorialità, innovazione, nuove tecnologie.

3.3. La Fondazione riconosce, persegue e promuove il valore dell’impresa per lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale, l’imprenditorialità come competenza chiave a tutte le età, la necessità di fornire ai giovani l’opportunità di uno sviluppo personale, la mobilità sociale, le pari opportunità, le iniziative imprenditoriali nelle aree meno sviluppate.


Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, nei limiti di legge, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

a) stipulare qualsivoglia genere di atto o contratto, anche trascrivibile nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, l’assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l’assunzione di partecipazioni, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o in usufrutto, di beni immobili, e mobili, anche registrati;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o di cui sia comunque in possesso;

c) svolgere attività di raccolta fondi finalizzata alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui ai all'articolo 3 del presente Statuto;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) costituire e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

f) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;

g) promuovere ed organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;

h) promuovere, organizzare, svolgere e realizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, concerti, incontri, e qualsiasi ulteriore evento e/o opera, anche di interesse pubblico, relativi a settori di interesse della Fondazione e interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità, ivi inclusa la pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

i) istituire premi, borse di studio, scambi culturali;

j) collaborare con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, Istituti, Università, Accademie;

k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore video-audiovisivo ed editoriale e del world wide web, nei limiti delle leggi vigenti;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità della Fondazione.


Articolo 5 - Vigilanza

5.1. Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.


Articolo 6 – Membri della Fondazione

6.1. Sono Membri della Fondazione i Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori.


Articolo 7 – Fondatori

7.1. Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo. I membri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo loro formale rinuncia.

7.2. Qualora venisse a mancare alcuno dei Fondatori, quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori, salvo il rispetto di eventuali disposizioni anche testamentarie del Fondatore deceduto. Qualora i Fondatori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.


Articolo 8 - Partecipanti

8.1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera con voto favorevole della maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e/o giuridiche, sia pubbliche che private, anche aventi sedi all’estero, che: (1) condividono lo scopo della Fondazione; (2) s’impegnano a rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti; (3) contribuiscono al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione in misura non inferiore a quanto annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione; (4) partecipano attraverso l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto. Il Partecipante mantiene tale qualifica per tutto il periodo in cui ha regolarmente versato il contributo e/o eseguito la prestazione, salvo eventuale revoca.


Articolo 9 – Sostenitori

9.1. Sono Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche, gli enti e altre istituzioni, sia pubbliche che private, anche aventi sedi all’estero, che (1) condividono le finalità della Fondazione, (2) vengono nominati con voto favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, (3) contribuiscono con regolarità al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione in misura non inferiore a quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

9.2. Il Sostenitore mantiene tale qualifica per tutto il periodo in cui ha regolarmente versato il contributo e/o eseguito la prestazione, salvo eventuale revoca.


Articolo 10 – Fondo di Dotazione

10.1. Il Fondo di Dotazione della Fondazione è intangibile e può essere composto:

a) dai conferimenti (denaro, beni mobili e immobili, altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari), effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, da Partecipanti o da Sostenitori;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni, donazioni, disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche e/o giuridiche, enti, istituzioni, organizzazioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

f) da ogni altra entrata destinata ad incremento del Fondo di dotazione.


Articolo 11 - Fondo di Gestione

11.1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;

d) dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma, non destinati al patrimonio, concessi dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori o da parte di soggetti terzi;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.


Articolo 12 - Organi della Fondazione

12.1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio d’Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Direttore della Fondazione;

d) il Collegio dei Partecipanti

e) Il Comitato Tecnico-Scientifico;

f) L’Organo di controllo


Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre sino ad un massimo di sette.

13.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Fondatori e dai Partecipanti con deliberazione adottata a maggioranza dei voti. I Fondatori hanno in ogni caso diritto alla nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione per la cui nomina è necessaria e sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei soli Fondatori ai quali spetta il diritto di nominare i membri di loro competenza.

13.3. I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti, salvo dimissioni e/o revoca.

13.4. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera le modifiche al presente Statuto;

b) approva il regolamento della Fondazione predisposto dal Presidente della Fondazione;

c) delega specifici compiti ai Vicepresidenti ed ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione;

d) delibera il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

e) approva i programmi e gli obiettivi predisposti annualmente dal Presidente;

f) delibera sull’accoglimento delle singole richieste di partecipazione;

g) delibera sull’accettazione di elargizioni, donazioni, eredità, legati, lasciti e contributi, sull’acquisto e/o la vendita di beni, sulla destinazione degli stessi e/o delle somme ricavate;

h) nomina i componenti ed il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico;

i) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

j) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

13.5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio, senza formalità di sorta purché con mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, che si riducono ad almeno due giorni prima in caso di urgenza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora e, in via facoltativa, anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che può essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un’ora di distanza da questa.

13.6. Il Consiglio si riunisce validamente:

a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri, purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori.

13.7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quelle concernenti le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Ente e la destinazione del suo patrimonio, che sono validamente deliberate con la maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.8. Le riunioni, che possono avvenire anche in via telematica, sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

13.9. Il Consiglio di Amministrazione agisce per realizzare gli scopi della Fondazione e riferisce del proprio operato al Collegio dei Partecipanti almeno una volta all'anno.

13.10. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d’amministrazione.

13.11. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.


Articolo 14 - Presidente

14.1. Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.2. Il Presidente della Fondazione, che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendo tra i propri membri, resta in carica per 4 anni, salvo rinuncia, ed è rieleggibile.

14.3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed ha il potere di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando all’uopo avvocati.

14.4. Il Presidente provvede all’amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione. In particolare, il Presidente provvede a:

14.4.1. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, formando l’ordine del giorno e partecipando alle sedute con diritto di voto;

14.4.2. curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

14.5. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vicepresidente Vicario a cui spetta la rappresentanza legale della Fondazione in caso di assenza o impedimento del Presidente. Il Vicepresidente Vicario della Fondazione è anche Vicepresidente Vicario del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, scegliendoli tra i propri membri, sino ad un massimo di n. 3 (tre) Vicepresidenti, dotati di deleghe operative specifiche, che restano in carica 4 anni, salvo revoca, e possono essere rieletti.


Articolo 15 – Direttore

15.1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente della Fondazione al di fuori dei propri componenti, fra persone significativamente qualificate sotto il profilo giuridico-amministrativo nel settore di attività della Fondazione e che siano disponibili a dedicare alle funzioni alle quali il Direttore è preposto il tempo e l'attenzione necessari affinché esse possano essere adeguatamente svolte; il Direttore resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.

15.2. Il Direttore provvede all'amministrazione ordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Direttore provvede a:

a) predisporre in fase istruttoria i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) predisporre i regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

c) predisporre le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo che saranno, poi, approvati dal Consiglio di Amministrazione;

d) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Partecipanti e del Comitato Tecnico-Scientifico, delle quali provvede alla verbalizzazione e in occasione delle quali può esprimere parere e proposte relativamente alle problematiche giuridico-amministrative;

e) collaborare con il Presidente all'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;

f) esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione

g) gestire il personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari;

h) eseguire le delibere del Consiglio di Amministrazione e degli atti del Presidente.

15.3. Il Direttore resta in carica quattro anni, salvo dimissioni e/o revoca, e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.


Articolo 16 – Il Collegio dei Partecipanti

16.1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. I rappresentanti dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità decadenza o revoca.

16.2. Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza.

16.3. Il Collegio dei partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obbiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

16.4. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione e illustrazione della relazione accompagnatoria.

16.5 Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta all'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.


Articolo 17 – Comitato Tecnico Scientifico

17.1.Il Consiglio di Amministrazione, ove necessario, nomina un Comitato Tecnico Scientifico, scegliendone i componenti tra persone in possesso di una specifica competenza nell’ambito delle materie d’interesse della Fondazione.

17.2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto, oltre al Presidente, da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di nove, che restano in carica quattro anni, salvo dimissioni e/o revoca.

17.3. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge una funzione consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

17.4. Il Comitato Tecnico Scientifico, convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.


Articolo 18 – Organo di controllo

18.1. L’organo di controllo può essere monocratico oppure collegiale.

18.2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina dello stesso collegio.

18.3. Almeno un sindaco ed un supplente devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto dal Ministro di Giustizia.

18.4. I sindaci sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

18.5. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono, dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

18.6. L’organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti in alternativa al revisore legale dei conti o alla società̀ di revisione, allorché́ insorga l’obbligo di questo tipo di controllo. In questo caso, l’organo di controllo deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia o altro organo o ente designato come designato dalla legge.

18.7. Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

18.8. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione del Consiglio di Amministrazione. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

18.9. In caso di morte, rinunzia e decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione per l'integrazione del collegio da adottarsi secondo quanto disposto dall'art. 2401 del codice civile. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

18.10. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. in quanto compatibili ed esercita il controllo contabile sulla fondazione.

18.11. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. in quanto compatibili.

18.12. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

18.13. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

18.14. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

18.15. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 13 per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

18.16. Qualora in alternativa all’Organo di controllo monocratico o collegiale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomini per il controllo contabile un Revisore o una società di revisione, questi deve essere iscritto al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero di Giustizia o altro organo o ente designato come designato dalla legge.

18.17. Il Revisore è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni anche a seguito di verifiche ispettive. Il Revisore può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.


Articolo 19 - Esercizio finanziario

19.1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

19.2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, che devono essere redatti in ossequio alle norme vigenti ed ai principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

19.3. È vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Articolo 20 – Esclusione e recesso

20.1. Il Consiglio di Amministrazione decide,

(i) con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi, l’esclusione di Partecipanti, (ii) con deliberazione assunta a maggioranza semplice l’esclusione dei Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa,

i) il mancato versamento dei contributi e dei conferimenti definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ii) l’aver tenuto una condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione, iii) la mancata esecuzione delle dovute prestazioni non patrimoniali.

20.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, pubbliche o private, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: i) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, ii) apertura di procedure di liquidazione iii) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali, iv) svolgimento di attività in concorrenza e/ o in contrasto con lo scopo della Fondazione.

20.3. I Fondatori e/o la persona designata, anche per testamento, dal Fondatore a succedere nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

20.4. I Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento e con un preavviso di almeno 90 giorni, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.


Articolo 21 – Effetto dell’esclusione e del recesso

21.1. Coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere alla Fondazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.


Articolo 22 – Modifiche statutarie e scioglimento della Fondazione

22.1. Le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del suo patrimonio vengono validamente deliberate con la maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.

22.2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, che dovrà essere dichiarata dalla Autorità governativa di controllo, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.


Articolo 23 - Clausola di rinvio

23.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.


Articolo 24 - Norma transitoria

24.1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente Statuto, in sede di Atto Costitutivo e verranno successivamente integrati.


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